Lo statuto

Statuto dell'Associazione

Articolo 1. Costituzione – Denominazione – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e adeguamento dello statuto

1.1. È costituita un’associazione denominata “AMICI DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA – Ente del Terzo Settore”, che per brevità può essere chiamata “AMICI DELLA CRUSCA – ETS”. La dizione di Ente del terzo settore (ETS) potrà essere utilizzata solo a seguito dell’iscrizione nel registro del terzo settore.

1.2. L’associazione ha conseguito a livello statale, il riconoscimento della personalità giuridica, con l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, presso la Prefettura di Firenze, avvenuta il 2 dicembre 2004 al n.215, dell’atto costitutivo ricevuto dal Notaio Alessandro Ruggiero il 15 novembre 2004, ottenendo la qualifica di ONLUS e il codice fiscale n. 94109890486.

Articolo 2. Sede e durata

2.1. L’Associazione ha sede in Firenze, in Via di Castello 46, presso la Villa Medicea di Castello.

2.2. Il Consiglio Direttivo potrà istituire, in Italia e altrove, sedi secondarie, uffici e recapiti.

2.3. La durata è illimitata nel tempo e l’ente associativo si estinguerà nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 3. Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attività di interesse generale e diverse

3.1. L’associazione si prefigge lo scopo di sostenere, sviluppare e promuovere, con i mezzi e le risorse più idonee, l’attività istituzionale dell’Accademia della Crusca istituzione sorta in Firenze nel 1582-83 specie per quanto riguarda lo studio, le ricerche, la fruizione, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana.

3.2. Tali finalità verranno perseguite attraverso l’esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse generale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di produzione e di diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

3.3. Nell’ambito di tali attività di carattere generale, l’associazione potrà:

  • partecipare alla realizzazione di programmi e progetti culturali e scientifici promossi o redatti dalla Accademia della Crusca;
  • assegnare borse di studio, premi e altri incentivi;
  • sostenere convegni, seminari, incontri e altre manifestazioni, inerenti alle attività della Accademia della Crusca, nonché mostre, esposizioni e altri eventi;
  • favorire l’incontro e la visita delle scuole che vogliono conoscere l’Accademia della Crusca e la Villa Medicea di Castello;
  • favorire le iniziative e i progetti per la digitalizzazione della biblioteca e dei Vocabolari dell’Accademia della Crusca;
  • raccogliere fondi tra il pubblico, attraverso forme organizzate e continuative, consentite agli Enti del Terzo Settore e da destinare all’attività dell’Associazione.

Articolo 4. Il divieto di perseguire scopi di lucro

4.1. È vietato il perseguimento di scopi di lucro e la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate.

Articolo 5. Patrimonio ed entrate

5.1. Il patrimonio dell’associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

  • dal fondo comune creato con i versamenti delle quote in denaro versate dagli associati, per l’importo di € 15.000;
  • dal fondo disponibile costitutito;
  • dai fondi di riserva e dagli accantonamenti creati con gli avanzi netti di gestione;
  • dai beni mobili e immobili, attrezzature, macchinari e impianti acquistati dall’associazione;
  • dalle elargizioni liberali e dai contributi in denaro ricevuti da privati e da enti pubblici.

5.2. Qualora il fondo comune si riduca di oltre un terzo a seguito di perdite accertate, l’organo di amministrazione, e nel caso di inerzia l’organo di controllo, ove nominato, devono convocare senza indugio l’assemblea degli associati, per deliberare la ricostituzione del fondo comune oppure la trasformazione in associazione non riconosciuta.

5.3. Le entrate provengono:

  • dalle quote associative annuali, dai fondi raccolti tra il pubblico e destinati alla realizzazione di progetti di interesse generale;
  • dai proventi derivanti dall’esercizio di attività culturali ed economiche occasionali;
  • dalle iniziative e attività svolte dall’associazione;
  • dai redditi derivanti dal patrimonio in genere.

5.4. Il Consiglio di Amministrazione deciderà in merito alla migliore utilizzazione del patrimonio e all’impiego delle risorse monetarie e finanziarie disponibili.

Articolo 6. Categorie di associati e loro ammissione

6.1. La partecipazione alla associazione è libera e volontaria e l’ammissione è deliberata dall’organo amministrativo, sulla base di espressa domanda presentata dall’interessato, in cui dichiara di conoscere e accettare lo statuto.

6.2. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione, il Consiglio dovrà motivare l’eventuale rigetto della domanda, dandone comunicazione per iscritto al richiedente che, nei successivi 60 giorni dal ricevimento della deliberazione di rigetto, potrà richiedere che sulla istanza si pronunci l’assemblea degli associati.

6.3. Gli associati si suddividono in quattro categorie:

a) fondatori. Si tratta di coloro che hanno partecipato personalmente alla costituzione dell’associazione, oppure la cui iscrizione sia avvenuta entro il 30/06/2004;
b) sostenitori. Sono quelle persone o enti che hanno integrato la quota associativa con altre elargizioni di carattere straordinario, accettate dagli amministratori;
c) benemeriti. Sono gli associati che con la loro attività o con il loro sostegno finanziario, hanno acquisito eccezionali meriti, riconosciuti dal Consiglio Direttivo;
d) ordinari. Si tratta di tutti gli altri associati che hanno provveduto a iscriversi alla associazione e si impegnano a versare la quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, che potrà anche accordare agevolazioni nel pagamento della quota.

6.4. Il Consiglio Direttivo può nominare anche associati onorari scegliendoli tra persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all’estero, negli studi linguistici e in altri settori dell’arte, della scienza e della cultura in genere.

6.5. All’atto dell’ammissione il Consiglio stabilirà a quale categoria ciascun associato apparterrà e la qualifica verrà annotata nel libro degli associati.

6.6. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ed è uniforme per tutte le categorie di associati.

6.7. La partecipazione non è trasferibile.

Articolo 7. Quota associativa annuale

7.1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli associati sono tenuti a versare nelle casse dell’associazione la quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio per ciascuna categoria.

7.2. Ad ogni associato, in regola con il pagamento della quota, sarà rilasciata la tessera di riconoscimento, che non è cedibile ad altri.

7.3. Le quote sociali non sono rivalutabili, ripetibili e neppure trasferibili.

Articolo 8. Diritti e doveri degli associati

8.1. Gli associati hanno diritto:

  • di eleggere i membri degli organi sociali e ad essere eletti;
  • di frequentare i locali dell’associazione;
  • a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione e anche a quelle realizzate in collaborazione con l’Accademia della Crusca;
  • a prendere visione e consultare tutti i libri e registri dell’associazione;
  • a ottenere, tramite il sito web dell’associazione e dell’Accademia della Crusca, una informazione aggiornata sull’attività svolta e sull’andamento della gestione, nonché sulle convocazioni delle assemblee e sui bilanci d’esercizio e di previsione, da portare alla approvazione dell’assemblea, nonché sulle decisioni più importanti prese dal Consiglio Direttivo e dalla assemblea.

8.2. Gli associati di tutte le categorie hanno l’obbligo:

  • di osservare tutte le norme dello statuto e di eventuali regolamenti interni;- di avere un comportamento corretto nei confronti degli amministratori e degli associati;
  • di versare la quota associativa annuale.

Articolo 9. Perdita della qualità di associato

9.1. La qualifica di associato si perde:

  • per recesso, da esercitare entro il 31 ottobre di ogni anno, dandone comunicazione scritta alla amministrazione, mediante lettera raccomandata A/R;
  • per esclusione, pronunciata dall’organo amministrativo nel caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
  • per radiazione, quando l’associato, con il proprio comportamento, abbia arrecato un grave pregiudizio, anche morale, all’associazione, oppure quando abbia violato le norme statutarie e regolamentari considerate inderogabili.

9.2. L’apertura del procedimento sarà comunicato per iscritto all’associato interessato, il quale potrà ricorrere, contro la decisione dell’organo amministrativo, alla assemblea degli associati, che delibererà con il quorum previsto per le delibere dell’assemblea straordinaria.

Articolo 10. Organi dell’associazione

10.1. Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;

d) il Segretario;

e) il Revisore dei Conti;

f) l’organo monocratico di controllo, se obbligatorio.

Articolo 11. L’Assemblea degli associati

11.1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro degli associati.

11.2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni prese in conformità al presente statuto e alla legge, vincolano tutti gli associati, anche se assenti.

11.3. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno e precisamente: entro il 30 aprile, per approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente; entro il 30 novembre, per approvare il bilancio preventivo dell’esercizio che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo.

11.4. L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e per procedere allo scioglimento anticipato, alla trasformazione e fusione della associazione, nonché per nominare i liquidatori.

Articolo 12. Convocazione dell’assemblea

12.1. L’assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso trasmesso, anche per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti gli associati che abbiano preventivamente comunicato alla segreteria della associazione il loro indirizzo e-mail o quello postale, a tutti i consiglieri e al titolare dell’organo di controllo, se nominato.

12.2. L’avviso di convocazione deve contenere: gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest’ultima da tenersi almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

12.3. Inoltre l’assemblea dev’essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un quinto degli associati iscritti e aventi diritto di voto.

Articolo 13. Intervento e rappresentanza in assemblea

13.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli associati regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto.

13.2. Gli associati, anche se iscritti prima che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui si tiene l’assemblea, possono farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche se apposta in calce all’avviso di convocazione. Però lo stesso delegato non può rappresentare più di tre associati, a meno che gli associati iscritti superino il numero di 500, nel qual caso potranno essere rappresentati per delega fino a un massimo di cinque associati.

13.3. Gli enti e le società possono essere rappresentati mediante delega, anche permanente, rilasciata a favore di un proprio amministratore o da un dipendente.

Articolo 14. Esercizio del diritto di voto

14.1. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

14.2. le votazioni normalmente avvengono mediante voto espresso in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, nel qual caso il voto potrà essere espresso in segreto oppure mediante liste di candidati sulla base di quanto deciso da chi presiede l’assemblea.

Articolo 15. Presidenza dell’assemblea

15.1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l’assemblea, a maggioranza dei voti espressi dai presenti, procederà a nominare il Presidente fra gli associati presenti.

15.2. Le funzioni di Segretario del Consiglio verranno svolte da chi ricopre la carica di Segretario, oppure da altra persona designata dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

15.3. Il Segretario, assieme al presidente, curerà la redazione dei verbali e la tenuta del relativo libro dove saranno trascritti tutti i verbali.

15.4. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell’assemblea straordinaria, avente per oggetto delibere competenti modifiche statutarie, sarà redatto per atto pubblico da un Notaio e poi trascritto nel libro verbale.

Articolo 16. Quorum assembleari

16.1. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà degli associati iscritti.

16.2. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, mentre per l’assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno un quarto di tutti gli associati iscritti.

16.3. In terza convocazione l’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche allo statuto sociale si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno dieci associati.

16.4. Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

16.5. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 17. Consiglio direttivo

17.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà la stessa assemblea chiamata a eleggere i membri dell’organo amministrativo.

17.2. I candidati alla carica di consigliere devono essere scelti fra gli associati persone fisiche, altrimenti chi rappresenta legalmente o in base a delega l’ente che è associato.

17.3. I consiglieri così nominati restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Cessano dal loro ufficio con effetto dalla approvazione assembleare del bilancio relativo all’ultimo esercizio.

17.4. Le cariche statutarie sono gratuite.
È previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio. Il Segretario, oltre quanto previsto al comma precedente, ha diritto al rimborso delle spese forfettario nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18. Presidente, Vice presidente, Segretario

18.1. Nella sua riunione di insediamento, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i propri membri il Presidente ed eventualmente, un Vice Presidente, che resteranno in carica tutta la durata triennale dell’organo amministrativo.

18.2. Al Presidente competono i più ampi poteri di iniziativa, vigilanza, controllo e coordinamento in ordine allo svolgimento dell’attività, alla gestione e al buon funzionamento dell’ente. Provvede anche a curare i rapporti con la Presidenza e gli uffici dell’Accademia della Crusca, in ordine alla questione corrente della associazione.

18.3. La rappresentanza legale e l’uso della firma sociale spettano al Presidente per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per quelli riservati alla preventiva decisione del Consiglio Direttivo. Tra gli atti per i quali necessita la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, rientrano quelli aventi per oggetto la vendita o l’acquisto di beni immobili, il rilascio di garanzie ipotecarie e fideiussioni, la stipula di mutui e finanziamenti, l’emissione di capitali.

18.4. Qualora il Consiglio Direttivo abbia provveduto a nominare il Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

18.5. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Segretario, con il compito di assistere e collaborare con il Presidente per lo svolgimento di atti e operazioni inerenti alla gestione ordinaria e all’esecuzione di formalità e adempimenti legali tra cui in particolare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria degli associati e la tenuta dei relativi libri sociali. Eventualmente il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare al Segretario anche l’esecuzione di determinati atti di gestione corrente.

Articolo 19. Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

19.2. La convocazione viene fatta mediante avviso trasmesso a tutti i consiglieri e al titolare dell’Organo di Controllo, se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.

19.3. La comunicazione dell’avviso di convocazione è fatto per posta elettronica, all’indirizzo preventivamente comunicato dagli interessati. In mancanza, l’avviso sarà inviato per telegramma delle Poste di Stato.

19.4. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. In mancanza di tale formalità, il Consiglio di considera validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri in carica e del titolare dell’Organo di Controllo, se nominato.

19.5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell’Accademia della Crusca o persona da lui espressamente delegata.

19.6. È invitato a partecipare alla riunione del Consiglio il Titolare dell’Organo di Controllo.

Articolo 20. Riunioni in video e teleconferenza

20.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche tramite video o teleconferenza, purché i partecipanti alla riunione possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente, insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri fuori sede e di come gli stessi hanno manifestato il loro voto.

Articolo 21. Funzionamento del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ritenuti utili e necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione, nulla escluso o eccettuato.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

21.3. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 22. Rappresentanza legale

22.1. La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

22.2. Il presidente ha l’uso della firma sociale e può conferire ad altre procure speciali, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

 

Articolo 23. Esercizi sociali, bilancio d’esercizio e bilancio sociale

23.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre dello stesso anno.

23.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e sarà accompagnato dalla relazione sulla missione, in cui verranno illustrate le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità con le quali vengono perseguite le finalità statutarie. gestione e sullo svolgimento dell’attività associativa.

23.3. Se nel corso di un esercizio l’associazione abbia conseguito ricavi e rendite, proventi o entrate inferiori a € 220.000, il bilancio potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

23.4. Comunque l’associazione redigerà il bilancio di esercizio uniformandosi allo schema e ai moduli emessi dal Ministero del Lavoro per gli Enti del Terzo Settore.

23.5. Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

23.6. Una volta approvato il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne sarà data informazione al pubblico attraverso il sito web della associazione.

23.7. Il bilancio sociale, secondo la linea guida prevista dal Ministero del Lavoro, dovrà essere redatto nel caso che, nel corso di un esercizio, i ricavi, i proventi e le entrate, risultino superiori a un milione di euro. Tale bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e poi pubblicato sul sito web della associazione.

23.8. Se nel corso di un anno i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate dell’Associazione superassero l’importo di € 100.000, dovranno essere annualmente pubblicato e tenuto aggiornato sul sito web dell’ente associativo, gli importi degli emolumenti, dei compensi e corrispettivi attribuiti ai membri degli organi di controllo, nonché ai dipendenti e agli associati.

Articolo 24. Bilancio preventivo

24.1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, sottoponendolo alla approvazione dell’assemblea degli associati, previa comunicazione all’organo di controllo interno, se nominato.

Articolo 25. Organo di controllo interno monocratico

25.1 Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’associazione è affidato ad un Revisore dei Conti.

25.2. Il controllo sulla associazione è demandato a un organo monocratico, se per due esercizi sociali consecutivi dai bilanci approvati dall’assemblea risultino superati due dei seguenti limiti:

a) € 110.000 costituente il totale dell’attivo dello stato patrimoniale;

b) € 220.000 per quanto concerne il totale dei ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate;

c) almeno cinque dipendenti in media siano occupati nel corso di un esercizio sociale.

25.3. Nel caso di nomina, l’Organo monocratico potrà svolgere anche l’attività di revisore contabile.

25.4. L’Organo di Controllo sempre che sia stato istituito, svolgerà anche compiti di monitoraggio in ordine al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con la possibilità di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Articolo 26. Tenuta dei libri sociali

26.1. L’associazione è obbligata a tenere i seguenti libri sociali, in forma cartacea oppure secondo sistemi informatici previsti dalla legge:

  • il libro degli associati, tenuto dal Segretario, se nominato;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli associati tenuto dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Segretario, se nominato, altrimenti dal Presidente;
  • il libro delle ispezioni eseguite dall’Organo di Controllo sempre che sia stato nominato.


Articolo 27. Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

27.1. Nel caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuato al termine della liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro unico del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del terzo settore.

27.2. L’assemblea straordinaria degli associati provvede a nominare un liquidatore, preferibilmente scelto fra i propri amministratori o tra iscritti all’albo dei Dottori commercialisti di Firenze. La liquidazione sarà portata a termine in base alle norme di legge in vigore, fino a cancellare l’associazione dal Registro degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 28. Rinvio alle norme di legge

28.1. Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia di associazioni riconosciute e di Enti del Terzo Settore.